giovedì 28 maggio 2009

E' semplice, basta leggere.

Convenzione di Ginevra del 1951
Convenzione
sullo statuto dei rifugiati
Conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951
...
Art. 33
Divieto d’espulsione e di rinvio al confine
1. Nessuno Stato Contraente
espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di
territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo
della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua
appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.

2 commenti:

  1. Ginevra chi? La moglie di Re Artù?
    Basta rimestare nel privato!

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  2. Ma noi li respingiamo verso la Libia, che il trattato di Ginevra non l'ha mai firmato.
    Problema risolto.
    Sti comunisti che s'attaccano sempre ai dettagli...

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