giovedì 28 maggio 2009

E' semplice, basta leggere.

Convenzione di Ginevra del 1951
Convenzione
sullo statuto dei rifugiati
Conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951
...
Art. 33
Divieto d’espulsione e di rinvio al confine
1. Nessuno Stato Contraente
espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di
territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo
della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua
appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.

2 commenti:

Roberto M. ha detto...

Ginevra chi? La moglie di Re Artù?
Basta rimestare nel privato!

Unknown ha detto...

Ma noi li respingiamo verso la Libia, che il trattato di Ginevra non l'ha mai firmato.
Problema risolto.
Sti comunisti che s'attaccano sempre ai dettagli...